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STATUTO E REGOLAMENTO DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA

STATUTO

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ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, nel rispetto del codice civile e delle vigenti leggi e successive modifiche, l'Associazione denominata "Gruppo Archeologico Isola del Giglio (acronimo: G.A.Isola del Giglio).

 • l'Associazione non ha scopo di lucro e la durata è illimitata.

 • L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

 • Lo stemma dell'Associazione è quello che risulta nell'allegato A.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Isola del Giglio (Giglio Porto), Via del Saraceno 47, 58012 Grosseto.

ART. 3 - SCOPI

L'Associazione ha lo scopo di individuare, accertare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo etno antropologici e geologici) collaborando con le Autorità preposte.

 • In tale ambito l'Associazione persegue fini solidaristici, erogando con continuità prestazioni dirette alla generalità della popolazione e avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite dei Soci.

 • L'Associazione collabora altresì con le strutture della Protezione Civile per le attività conformi alle norme statutarie.

ART. 4 - REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione si propone di:

a) - collegare e coordinare i Gruppi Archeologici, nonché favorire l'istituzione di nuovi Gruppi;

b) - rappresentare a livello nazionale ed internazionale i Gruppi appartenenti;

c) - sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;

d) - stimolare l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;

e) - collaborare con tutte le associazioni, enti preposti e privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all'estero;

f) - svolgere attività statutaria anche all'estero, previ accordi con i governi interessati;

PER LA VISUALIZZAZIONE DELL'INTERO STATUTO SI RIMANDA AL FILE IN .pdf

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